Renato PALAZZI*- Quale riforma dello spettacolo dal vivo? (trappole, equivoci, meandri)

 

 

A che punto è la notte*

 

QUALE RIFORMA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO?

 

Guida nei meandri della riforma varata dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali (Mibact), ponendone in evidenza caratteristiche e limiti.

È passato qualche mese dall’entrata in vigore del decreto di riforma dello spettacolo dal vivo varato dal Ministero dei Beni Culturali, ed è forse già possibile tentare un primo bilancio sui (pochi) pregi e i (molti) limiti del provvedimento.

La riforma, come forse ormai tutti sanno, suddivide il panorama teatrale, musicale e coreutico italiano in una serie di categorie, cui si accede in base a rigidissimi parametri numerici e – in misura assai minore – a criteri qualitativi stabiliti da apposite commissioni consultive. I dati quantitativi, di fatto, incidono al 70%, mentre gli aspetti qualitativi hanno soltanto un peso del 30%, che perverse regole di attuazione riducono ulteriormente.
Per quanto riguarda il teatro, le categorie fissate dal decreto sono le seguenti:

TEATRO
1) i Teatri Nazionali, che costituiscono l’ossatura del sistema: per essere riconosciuti come tali si richiede la gestione di una o più sale per un totale di almeno 1000 posti, con almeno una sala dotata di 500 posti; un numero complessivo di 240 giornate recitative a stagione delle proprie produzioni; un numero complessivo di 15000 giornate lavorative, ovvero l’entità del personale impiegato. Gli organismi ammessi devono inoltre essere già finanziati dagli enti locali per una spesa pari al 100% del contributo statale.

2) I Teatri di Rilevante Interesse Culturale, ovvero i Tric, cui si richiede la gestione di una o più sale per un totale di almeno 400 posti, con una sala di almeno 200 posti. Le giornate recitative delle proprie produzioni si riducono in questo caso a 160, le giornate lavorative a 6000. Il finanziamento degli enti locali deve essere pari al 50% del contributo statale.

3) I Centri di Produzione Teatrale, cui si richiede la gestione di una o più sale per un totale di almeno 300 posti, con una sala di almeno 200, un minimo di 120 giornate recitative di proprie produzioni, un minimo di 100 giornate recitative di programmazione, e 3500 giornate lavorative, oltre alla «capacità di reperire risorse da enti territoriali, enti pubblici, nonché da soggetti privati».

4) Le Imprese di Produzione Teatrale che effettuino un minimo di 1500 giornate lavorative e 120 giornate recitative, con uno “sconto” su questi numeri per gli under 35, per la sperimentazione, per il teatro di figura e per le iniziative destinate all’infanzia e alla gioventù.

5) I Circuiti regionali, purché svolgano almeno 160 giornate recitative e siano già finanziati dalla regione di riferimento o da altri enti territoriali, gli organismi di programmazione, che effettuino almeno 200 giornate lavorative e 140 giornate recitative,

6) I Festival, purché propongano almeno 12 recite di ospitalità o di produzione, almeno 5 compagnie diverse, almeno uno spettacolo in prima nazionale, e siano già sovvenzionati da altri enti pubblici.

Si è parlato meno, finora, dei provvedimenti di sostegno alla musica e alla danza. Lo schema generale degli interventi è più o meno simile, ma cambiano – e talora in modo rilevante – i criteri quantitativi. Le strutture destinate a realizzare attività musicali sono così identificate:

MUSICA
1) Teatri di Tradizione, che devono effettuare almeno 2000 giornate lavorative, producendo opere liriche per un minimo di 8 recite totali di almeno 3 diversi spettacoli. Inoltre i teatri in questione devono già ricevere finanziamenti da enti territoriali o altri enti pubblici per una somma non inferiore al 40% del contributo statale.

2) Istituzioni concertistico-orchestrali, che devono effettuare un minimo di 5000 giornate lavorative realizzando almeno 55 concerti in almeno 5 mesi. Anche questi organismi devono già essere sostenuti da enti territoriali o altri enti pubblici per una cifra non inferiore al 40% del contributo statale.

3) Attività liriche ordinarie, con almeno 800 giornate lavorative e almeno 4 recite di due diversi spettacoli.

4) Complessi strumentali e Complessi strumentali giovanili, con almeno 600 giornate lavorative (300 per i complessi giovanili) e almeno 20 concerti realizzati (10 per i complessi giovanili).

5) Circuiti regionali, che organizzino almeno 100 recite o concerti in almeno 12 piazze ospitando almeno 6 diversi organismi. Anche questi circuiti devono già ricevere contributi dalla regione di riferimento o da altri enti territoriali.

6) Festival che propongano almeno 15 recite o concerti, per un minimo di 5 spettacoli, e siano .già sostenuti da altri enti pubblici.

Gli organismi riconosciuti nell’ambito della danza, infine, sono i seguenti:

DANZA
1) Organismi di produzione della danza, che effettuino almeno 600 giornate lavorative con un minimo di 40 rappresentazioni annue in non meno di 3 regioni.

2) Centri di produzione della danza, purché dispongano di una sala di almeno 99 posti, ed effettuino almeno 40 rappresentazioni di proprie produzioni e 30 rappresentazioni di compagnie ospitate.

3) Circuiti regionali, che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico effettuando almeno 50 rappresentazioni di spettacoli non di propria produzione.

4) Organismi di programmazione, ovvero soggetti privati gestori di sale, che effettuino almeno 800 giornate lavorative per un minimo di 90 rappresentazioni.

5) Festival e rassegne, che propongano un minimo di 12 rappresentazioni da parte di almeno 5 compagnie ospitate.

Il decreto, come detto, è entrato in vigore da poco tempo, ma ha già suscitato polemiche e messo in luce limiti e contraddizioni. Al di là di una diffusa critica di fondo per l’evidente sproporzione tra i dati quantitativi e le finalità artistiche e culturali – per cui prevale una logica aziendale, che premia chi è già forte e attrezzato, penalizzando i più deboli, ovvero spesso chi fa ricerca o pratica scelte più spiazzanti e innovative – hanno fatto molto discutere certe ammissioni o certe esclusioni nelle varie categorie.

Sette Teatri Nazionali ( il Piccolo di Milano, il Teatro di Roma, lo Stabile di Torino, lo Stabile del Veneto, Emilia Romagna Teatro, la Fondazione Toscana Teatro, lo Stabile di Napoli) in generale sono parsi troppi, soprattutto in luce del fatto che alcuni di essi sembrano avere raggiunto i requisiti richiesti grazie a espedienti e forzature: per adeguarsi ai parametri stabiliti, ad esempio, lo Stabile di Napoli ha dovuto procedere a quindici assunzioni nel giro di una settimana, in base a criteri presumibilmente un po’ affrettati, finendo sotto inchiesta da parte della magistratura (e il recente scontro col Comune, con la conseguente revoca della concessione degli spazi, il Mercadante e il San Ferdinando, rischia di complicare ancor più la situazione).

Per le stesse ragioni di adeguamento alle nuove normative, la Fondazione Toscana Teatro è nata da un accorpamento – certo legittimo, ma quanto meno innaturale – fra due realtà praticamente opposte, il Teatro della Pergola di Firenze, diretto da Gabriele Lavia, e il Teatro Era di Pontedera diretto da Roberto Bacci, depositario di una linea rigorosamente grotowskiana. Resta inspiegabile l’ammissione, fra i TRIC, dell’Eliseo di Roma gestito da Luca Barbareschi, da tempo in gravi difficoltà, e tuttora chiuso, mentre altre realtà meritevoli sono state escluse. E anomalie di questo tipo si potrebbero riscontrare in tanti altri casi.

Ma sono soprattutto alcune clausole e alcuni vincoli all’apparenza secondari a far temere conseguenze del tutto imprevedibili. Il decreto, di fatto, privilegia oltre misura la stanzialità: i Teatri Nazionali dovranno effettuare almeno il 70% delle 240 repliche degli spettacoli di loro produzione nella sede di appartenenza, e potranno rappresentarli fuori dalla propria regione per non più del 20% delle giornate recitative. Nei grandi centri, come Milano e Roma, forse queste lunghe teniture saranno meno gravose, ma come si riuscirà a riempire per tanto tempo le sale di città più piccole e con un nucleo di possibili fruitori più limitato? Per i Tric la normativa è meno penalizzante, solo il 40% delle repliche in sede, e non più del 40% delle giornate recitative fuori regione. Ma cosa ne sarà di quelle realtà che basano proprio sulle lunghe tournée nazionali la loro capacità di sopravvivenza?

Desta preoccupazione anche la norma che impone ai Teatri Nazionali di produrre soltanto i propri spettacoli, o di co-produrre esclusivamente coi propri “pari”, cioè con altri teatri Nazionali, o con dei Tric: questo implica che le strutture più importanti e finanziate del nostro sistema teatrale non potranno sostenere le produzioni di compagnie o gruppi indipendenti, se non assimilandoli completamente al proprio organico, e costringendoli a rinunciare, oltre che al proprio nome e alla propria identità, anche a ogni opportunità di gestire da sé le proprie creazioni, facendole circuitare liberamente (gli stessi Teatri Nazionali, per i vincoli già citati, potranno distribuirle fuori sede solo in minima misura).

Un altro aspetto controverso è quello che lega il riconoscimento di Teatro Nazionale all’avere al proprio interno una scuola. Che senso potrà avere questa fioritura di corsi in un panorama già ricco di solide istituzioni formative – vedi l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, con cui il Teatro di Roma entrerà in assurda concorrenza – ma povero di reali opportunità professionali per chi muove i primi passi? Di quali insegnamento si faranno carico teatri costretti ad affrontare questo impegno in modo così estemporaneo? E cosa ne sarà dei loro diplomati?

Ma quella che ho appena delineato è, ovviamente, una sintesi del tutto soggettiva degli aspetti più problematici del provvedimento

 

*Ringraziamo Renato Palazzi, animatore del giornale on line Delteatro.it

Author: admin

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